IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1 commi 376 e 377,  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244» e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 5; 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  68,  recante
«Revisione della normativa di principio in materia  di  diritto  allo
studio  e  valorizzazione   dei   collegi   universitari   legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5,  comma
1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30  dicembre  2010,
n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma
3, lettera f), ed al comma 6», e in particolare l'art. 18,  comma  1,
lett.  a),  che  prevede  l'istituzione,  con  decorrenza   dall'anno
finanziario  2012,  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca,   del   fondo
integrativo statale per la concessione di borse di studio, sul  quale
confluiscono le risorse previste dall'autorizzazione di spesa di  cui
all'art 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147, e di cui all'art. 33,
comma 27, della legge 12 novembre  2011,  n.  183,  da  assegnare  in
misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle Regioni, nonche'
il comma 4 il quale dispone che con decreto di cui all'art. 7,  comma
7, sono definiti i criteri e le modalita' di riparto; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio  2001,
recante «Disposizioni per l'uniformita' di  trattamento  sul  diritto
agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge  2  dicembre
1991,  n.  390»  ed  in  particolare,  le  disposizioni  relative  ai
requisiti di merito e di condizione  economica,  tuttora  vigenti  ai
sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto legislativo n. 68/2012; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  con  il  quale,
all'art. 2, comma 1, si dispone che, a decorrere dall'anno  2014,  il
Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio di
cui all'art. 18, comma 1, lettera  a),  del  decreto  legislativo  29
marzo 2012, n. 68, e' incrementato nella misura  di  100  milioni  di
euro annui; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2014).», con la quale all'art. 1, comma 259, si dispone
che a decorrere dall'anno 2014 il Fondo integrativo  statale  per  la
concessione di borse di studio di cui all'art. 18, comma  1,  lettera
a), del decreto legislativo 29 marzo 2012,  n.  68,  e'  incrementato
nella misura di 50 milioni di euro; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148  recante  il  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2014  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2014-2016.»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e finanze  27  dicembre
2013, n. 106303 concernente la ripartizione in capitoli delle  Unita'
di voto parlamentare relative  al  suddetto  Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016; 
  Visto il decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  23  giugno  2014,  n.  89,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per  la  competitivita'  e  la
giustizia sociale, e, in particolare, l'art. 46; 
  Visto  lo  stanziamento  complessivo  di  bilancio  pari   a   euro
162.666.308,00 a valere sul capitolo 1710 «Fondo Integrativo  per  la
concessione delle borse di studio» dello stato  di  previsione  della
spesa  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'   e   della
ricerca, per l'anno finanziario 2014, da attribuire alle regioni, con
esclusione delle province autonome di Trento e di Bolzano,  ai  sensi
dell'art. 2, comma  109,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,
richiamato dall'art. 23, comma 9, del predetto decreto legislativo n.
68/2012; 
  Visto il decreto direttoriale del predetto Ministero 24 luglio 2014
n. 2437 con cui si e' provveduto ad erogare a favore delle Regioni un
primo acconto sul riparto 2014 pari a euro 40.500.000,00. 
  Visto il decreto del Capo Dipartimento del  medesimo  Ministero  13
novembre 2014 n. 3774 con cui si e' provveduto ad  erogare  a  favore
delle Regioni un  secondo  acconto  sul  riparto  2014  pari  a  euro
47.544.369,00. 
  Ritenuto  opportuno,  quindi,   ripartire   l'intero   stanziamento
relativo all'anno 2014, pari a euro 162.666.308,00  ivi  compresa  la
restante quota pari ad euro 74.621.939,00  del  capitolo  1710  dello
stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 2014; 
  Visti i dati trasmessi dalle  regioni,  elaborati  sulla  base  dei
criteri stabiliti dall'art. 16 del predetto  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, ai  fini  del  riparto  del
Fondo integrativo statale per la concessione di borse di  studio  per
l'anno 2014; 
  Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
formulato nell'adunanza del 27 novembre 2014; 
  Tenuto conto che, nelle  more  dell'adozione  del  decreto  di  cui
all'art. 7, comma 7,  del  citato  decreto  legislativo  n.  68/2012,
riguardante, in particolare, i criteri e le modalita' di riparto,  il
Fondo integrativo statale e' ripartito,  nell'anno  2014,  secondo  i
criteri previsti dall'art. 16 del predetto decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 9 aprile 2001; 
  Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                      La destinazione del Fondo 
 
  1. I trasferimenti sul Fondo integrativo statale per la concessione
delle borse di studio, di seguito denominato  Fondo,  sono  destinati
dalle  regioni  alla   concessione   di   borse   di   studio,   sino
all'esaurimento delle graduatorie degli idonei al loro conseguimento,
secondo  le  modalita'  stabilite  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, citato nelle premesse. 
  2. Nelle more della definizione dei requisiti di eleggibilita'  con
decreto di cui all'art. 7, comma 7, del decreto legislativo 29  marzo
2012, n. 68, i trasferimenti di cui al comma 1 del presente  articolo
sono  diretti  al  soddisfacimento  dei  livelli   essenziali   delle
prestazioni  di  cui  all'art.  7,  comma  1,  del  predetto  decreto
legislativo n. 68/2012. In attuazione  dell'art.  18,  comma  7,  del
decreto legislativo 68/2012, le risorse di cui al Fondo  confluiscono
dal bilancio dello Stato ai bilanci regionali mantenendo  le  proprie
finalizzazioni. 
  3. Per la concessione delle borse di studio, le regioni  utilizzano
prioritariamente le risorse proprie e quelle  derivanti  dal  gettito
della tassa regionale per il diritto allo  studio  e  successivamente
quelle del Fondo di cui al presente decreto. 
  4. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento  delle
graduatorie  degli  idonei,  sono  destinate   dalle   regioni   alla
concessione di borse  di  studio  e  di  prestiti  d'onore  nell'anno
accademico successivo.